CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
in vigore dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 1996 sono entrate in vigore le condizioni generali unicate per i seguenti contratti inter-associativi:

101 FRUMENTO TENERO NAZIONALE - 102 FRUMENTO DURO NAZIONALE - 103 GRANOTURCO NAZIONALE - 104 ORZO - AVENA - SEGALA - CEREALI MINORI - 105 SORGO NAZIONALE - 106 MELASSI - 107 POLPE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - 108 LEGUMI SECCHI PER ALIMENTAZIONE UMANA - 110 RISI E ROTTURE DI RISO - 110/BIS RISO LAVORATO PARBOILED - 121 FARINE DI FRUMENTO TENERO - 122 SFARINATI DI FRUMENTO DURO - 129 ERBA MEDICA E SFARINATI - 131 CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO E DURO - 132 SEMI DI SOIA - 133 GERME DI GRANOTURCO, VINACCIOLI SECCHI, SEMI DI POMODORO - 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI - 136 PANELLI E FARINE SEMI OLEOSI, ALTRI MANGIMI SEMP. ORIGINE VEG. - 138 GRASSI ANIMALI USO ZOOTECNICO


Indice

Art. I - Qualita'
Art. II - Tolleranze ed abbuoni
Art. III - Reclami
Art. IV - a) Campionamento
Art. IV - b) Analisi
Art. V - Quantita'
Art. VI - Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto
Art. VII - Mancata osservanza termini esecuzione
Art. VIII - Luogo e modalita' di consegna
Art. IX - Diritto di rifiuto delle merce
Art. X - Pagamento
Art. XI - Inadempienze
Art. XII - Cause di forza maggiore
Art. XIII - Clausola Compromissoria

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- Ogni consegna, dovra' considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovra' essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- Il sabato e' considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

I PARTE (QUALITA' - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO)

Art. I) QUALITA'
a) La merce venduta secondo "campione reale", - la cui dizione va tassativamente espressa - deve corrispondere al campione sul quale la vendita e' stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo "campione tipo", deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche" deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
d) La merce venduta su "varieta'" o "varieta' escluse" deve essere conforme a quanto convenuto.

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Art. II) TOLLERANZE ED ABBUONI
In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'Art. IX - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti dagli specifici Contratti-tipo, saranno materia di esame per l'Arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto.

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Art. III - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione per telegramma e/o telex entro e non oltre:
- 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento.
- il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti "da essiccare".
Il reclamo deve contenere, pena la nullita', l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I Venditori/Compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

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Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".
Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresentera' ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.
I campioni per la determinazione dell'umidita', delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente e' autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dall'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorita' civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.
Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, e' tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

b) Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l'analisi, sotto pena di decadenza:
- entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento;
- limitatamente ai prodotti "da essiccare", i campioni devono essere depositati entro 4 (quattro) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non e' prevista la spedizione a mezzo Posta.
In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento. I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata.
Qualora il Venditore intenda avvalersi della "contro-analisi", deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di cio' contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o telex. All'atto della presentazione dei campioni per la "contro-analisi", al Laboratorio dovra' essere specificato che trattasi di "contro-analisi" e dichiarato il nominativo della controparte.
Tale nominativo dovra' essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate. In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sara' considerata finale e definitiva la media delle risultanze. Le spese d'analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

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II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Art. V - QUANTITA'
Quando la quantita' pattuita e' seguita dalla parola "circa" e' facolta' di consegnare il 2% in più o in meno della quantita' pattuita, per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale.

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Art. VI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:
a) per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
b) Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "franco arrivo".
La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, dev'essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantita' ed al luogo di consegna.
Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo, dev'essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore 12 (dodici) ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora.
Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovra' essere rispettivamente presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se presentata/trasmessa dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.
Tuttavia, al Venditore e' accordata la facolta' di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali.
La franchigia - in tal caso - decorrera' dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. In caso di più messe a disposizioni riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovra' essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.
Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non e' richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:
- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per mensile: il periodo del mese che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

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Art. VII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facolta' all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di "prontissima", "pronta/disponibile" o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando pero' a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza- prezzo non e' reclamabile qualora il Compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia pre-esistenti.
L'inadempienza di una delle parti, da' sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

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Art. VIII - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s'intende la localita' nella quale il Venditore si e' obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilita'.
Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, e' fatto obbligo al Venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verra' caricata.

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Art. IX - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potra' sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati ai sensi dei Regolamenti vigenti presso le Associazioni Granarie aderenti al patto di "reciprocita'", decideranno se al Compratore spetta il "diritto di rifiuto della merce".
Il diritto di rifiuto dovra' essere convalidato ogni qualvolta il danno risultera', a giudizio degli Arbitri, di entita' superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso per esercitare il diritto al rifiuto, si dovra' procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'Art. IV.
Se le parti non si accordassero altrimenti, la merce dovra' essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovra' essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sara' in sua facolta' rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del Venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del Compratore, dovra' essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo di telegramma o telex.
Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.

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Art. X - PAGAMENTO
Il pagamento dovra' salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato,per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna.
Per "pagamento pronto", s'intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce e' venduta alla generica condizione di "consegna franco valuta", il pagamento s'intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", cioe' oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.
Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo pero' al Compratore:
a) in caso di pagamento pattuito "pronto": uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s'intendera' risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avra' la facolta' di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facolta' di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avra' la facolta' di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto.
Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovra' corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al tasso ufficiale di Sconto pro-tempore vigente, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.

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Art. XI - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto ai termini del precedente Articolo IX, dara' diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.
La parte inadempiente dovra' rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo. Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si e' manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, potra' procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
Sara' considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria e che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale e che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avra' la facolta' di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avra' diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovra' dar conto degli eventuali utili, col diritto pero' di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

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Art. XII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intendera' risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verra' prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, e' risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre)giorni, a mezzo telex o telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

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Art. XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validita' od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

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