Art. 1 – Ambito di applicazione e natura dell’arbitrato
Il presente Regolamento disciplina il procedimento arbitrale istituito
presso la Borsa Merci di Bologna - ai sensi del Regolamento Generale
per il Mercato dell’Effettivo approvato con D.M. 17 aprile
1959 - per la risoluzione:
- delle controversie insorte in dipendenza o per effetto di contrattazioni
e di contratti svoltisi e stipulati dalle Parti di cui all’articolo
2 che segue e con le modalità in esso previste;
- di tutte le controversie che le parti consensualmente deferiscano
in arbitrato secondo la procedura e la disciplina del presente
Regolamento relative alla interpretazione ed esecuzione di contratti
inerenti alla produzione, commercio, vendita, fornitura, trasporto,
lavorazione e trasformazione di cereali, sfarinati, semi oleosi,
legumi, sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi, nonché
di prodotti ed attrezzature connessi e collegati alle attività
e prodotti sopra indicati;
- di tutte le controversie o di tutti i contenziosi relativi al
pagamento di somme e corrispettivi dovuti in relazione ai contratti
sopra indicati.
L’elencazione di cui al presente articolo non ha carattere
tassativo, ma esemplificativo, essendo la stessa intesa a ricomprendere
tutti i rapporti contrattuali che, a vario titolo, sorgono in
relazione alle - e per effetto delle - attività sopra menzionate.
Le controversie di cui al presente articolo ricomprendono tutte
le questioni relative alla validità del contratto da cui
trae origine la controversia, e le questioni relative alla validità
dell’Atto di Compromesso o del Patto Compromissorio o della
clausola compromissoria stipulati tra le Parti. Le questioni inerenti
alla validità del contratto non possono in nessun caso
inficiare la validità del Patto Compromissorio sottoscritto
all’atto dell’associazione all’AGER, Associazione
Granaria Emiliana Romagnola o dell’Atto di Compromesso sottoscritto
dalle Parti, o della clausola compromissoria sottoscritta dalle
Parti.
L’arbitrato disciplinato dal presente regolamento ha natura
irrituale e negoziale.
La gestione del procedimento arbitrale previsto dal presente Regolamento
è affidata all’Associazione Granaria Emiliana Romagnola
AGER, cui con deliberazione n. 374 del 21 novembre 1960 la Giunta
Camerale ha affidato la gestione dei servizi della Borsa Merci
di Bologna.
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