Art. 1 – Ambito di applicazione e natura dell’arbitrato


Il presente Regolamento disciplina il procedimento arbitrale istituito presso la Borsa Merci di Bologna - ai sensi del Regolamento Generale per il Mercato dell’Effettivo approvato con D.M. 17 aprile 1959 - per la risoluzione:
- delle controversie insorte in dipendenza o per effetto di contrattazioni e di contratti svoltisi e stipulati dalle Parti di cui all’articolo 2 che segue e con le modalità in esso previste;
- di tutte le controversie che le parti consensualmente deferiscano in arbitrato secondo la procedura e la disciplina del presente Regolamento relative alla interpretazione ed esecuzione di contratti inerenti alla produzione, commercio, vendita, fornitura, trasporto, lavorazione e trasformazione di cereali, sfarinati, semi oleosi, legumi, sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi, nonché di prodotti ed attrezzature connessi e collegati alle attività e prodotti sopra indicati;
- di tutte le controversie o di tutti i contenziosi relativi al pagamento di somme e corrispettivi dovuti in relazione ai contratti sopra indicati.

L’elencazione di cui al presente articolo non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, essendo la stessa intesa a ricomprendere tutti i rapporti contrattuali che, a vario titolo, sorgono in relazione alle - e per effetto delle - attività sopra menzionate.
Le controversie di cui al presente articolo ricomprendono tutte le questioni relative alla validità del contratto da cui trae origine la controversia, e le questioni relative alla validità dell’Atto di Compromesso o del Patto Compromissorio o della clausola compromissoria stipulati tra le Parti. Le questioni inerenti alla validità del contratto non possono in nessun caso inficiare la validità del Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGER, Associazione Granaria Emiliana Romagnola o dell’Atto di Compromesso sottoscritto dalle Parti, o della clausola compromissoria sottoscritta dalle Parti.
L’arbitrato disciplinato dal presente regolamento ha natura irrituale e negoziale.
La gestione del procedimento arbitrale previsto dal presente Regolamento è affidata all’Associazione Granaria Emiliana Romagnola AGER, cui con deliberazione n. 374 del 21 novembre 1960 la Giunta Camerale ha affidato la gestione dei servizi della Borsa Merci di Bologna.


 

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