Art. 10 – Sostituzione degli arbitri


La sostituzione di uno o più Arbitri ricusati, o
dimissionari, o per i quali è stato revocato il mandato, ai sensi
dei precedenti articoli, o degli Arbitri che per qualsiasi motivo
vengano a mancare durante il corso dell’Arbitrato, o siano
comunque impossibilitati ad adempiere al mandato ricevuto,
avviene a cura delle Parti interessate, su invito del Presidente
dell’AGER, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
dell’invito predetto.
Qualora le Parti non provvedano alla sostituzione, si procede
ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento.



Certificazioni e accreditamenti:



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