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Art 11 – Procedura e poteri del Collegio Arbitrale
La procedura per lo svolgimento del giudizio viene
stabilita dal Collegio Arbitrale, che provvede, ove
necessario, a fissare termini per la presentazione di
documenti, carteggi e prove, nel rispetto del principio di
contraddittorio tra le Parti.
Il Collegio Arbitrale ha la facoltà di sentire l’eventuale
mediatore del contratto oggetto della controversia.
Le Parti hanno sempre la facoltà di essere ascoltate
nel corso del procedimento; a tal fine, la Segreteria dell’AGER
comunica, mediante telegramma, la data in cui è prevista
la
riunione del Collegio Arbitrale per l’esame della controversia.
Tale comunicazione può essere altresì trasmessa
via telefax,
a condizione che l’AGER riceva conferma scritta dalla Parte
destinataria dell’intervenuto regolare ricevimento della
comunicazione.
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