Art 14 – Lodo arbitrale


Gli Arbitri decidono, ex bono et aequo, quali fiduciari
delle Parti, e amichevoli compositori, e sono pertanto
dispensati da qualsiasi formalità procedurale, eccetto quelle
previste dal presente Regolamento. Nel caso di procedura
d’ufficio gli Arbitri possono decidere anche soltanto sulla
scorta dei documenti e delle prove presentate dalla Parte
diligente.



Certificazioni e accreditamenti:



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