Art. 16 – Transazione in corso di procedura

Se le Parti, nel corso del procedimento arbitrale,
addivengono ad una definizione transattiva della controversia
insorta, dietro semplice richiesta di Parte attrice il Presidente,
o chi ne fa le veci, dispone l’archiviazione. In tal caso, gli
Arbitri prendono atto della intervenuta transazione e le somme
depositate rimangono acquisite a copertura delle spese di
procedura.


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