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Art. 17 – Obbligo di sottoscrizione del Lodo
Gli Arbitri decidono previo esame e discussione di
tutti i quesiti posti dalle Parti, degli elementi istruttori acquisiti
e
di ogni altro elemento idoneo a fondare la decisione. Le
motivazioni poste a base della decisione devono essere
espresse in modo chiaro e completo nel Lodo arbitrale.
L’Arbitro, anche se dissenziente, ha comunque
l’obbligo di sottoscrivere il Lodo.
Qualora un Arbitro si rifiuti di sottoscrivere il Lodo, o
sia impossibilitato a farlo per cause di forza maggiore, gli altri
due Arbitri menzionano la circostanza nel Lodo, che si
intende in ogni caso valido e vincolante ad ogni effetto.
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