Art. 18 – Termine per la emissione del Lodo


È fatto obbligo agli Arbitri di procedere all’emissione
del Lodo nel termine massimo di 60 giorni dalla data di
comunicazione alle Parti della avvenuta nomina del Terzo
Arbitro. Il Lodo si intende emesso allorquando viene
sottoscritto ai sensi dell’articolo 17.
Allo scadere del predetto termine il Presidente
dell’AGER ha facoltà di concedere una eventuale proroga, per
un termine non superiore a 60 giorni, dietro richiesta motivata,
presentata per iscritto e prima della scadenza del termine di
emissione del Lodo, da parte del Collegio Arbitrale, o da
parte di entrambe le Parti con istanza congiunta e sottoscritta
da entrambe.


Certificazioni e accreditamenti:



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