Art. 2 – Applicazione


Il presente Regolamento si applica ai rapporti
contrattuali ed ai contenziosi:

A) fra i Soci dell’AGER (salvo l’espresso patto contrario di cui
all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER), anche qualora
nella stipulazione del contratto da cui trae origine la
controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al
Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione
all’AGER, o al presente Regolamento, o non abbiano
inserito nel contratto una clausola compromissoria.
L’applicazione del presente Regolamento avviene infatti in tal
caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto
Compromissorio da parte dei Soci all’atto dell’associazione
all’AGER, Patto che determina l’applicazione del
Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte le
controversie di cui all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i
Soci, e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il
richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem
piena e perfetta.

B) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, come
pure tra Frequentatori, a condizione che risulti dallo stabilito
di contratto e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle
condizioni dell’AGER e/o al presente Regolamento Arbitrale,
richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento
per relationem piena e perfetta. Il richiamo predetto è valido ed
efficace anche se contenuto in uno stabilito di contratto e/o in
una conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, che
questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti.
Al mediatore viene riconosciuto il potere di inserire nel
documento di compravendita la clausola compromissoria, che
vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che
deriva dalla loro stessa volontà, espressa con il conferimento
al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto
di compravendita.

C) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né
Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel
contratto sia inserita una clausola compromissoria –
sottoscritta da entrambi i Contraenti – che
richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del
presente Regolamento;

D) tra i Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né
Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, che sottoscrivano
un atto di compromesso che richiami il procedimento
disciplinato dal presente Regolamento.

Certificazioni e accreditamenti:



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