|
Art. 23 – Impugnativa del Lodo
Il Lodo emesso al termine del procedimento previsto dal
presente Regolamento ha natura irrituale, e gli Arbitri sono
considerati ed agiscono a tutti gli effetti quali mandatari delle
Parti.
Avverso il Lodo è consentita l’impugnativa ai sensi
del successivo articolo 24 solo per l’ipotesi che uno o
più
Arbitri abbiano accettato il mandato con la consapevolezza di
trovarsi in una o più delle situazioni previste dall’articolo
7, o
qualora gli arbitri abbiano fondato la propria decisione su
prove o documenti riconosciute false.
|