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Art. 24 – Modalità dell’impugnativa.
Esame del ricorso. Sospensione della provvisoria esecutorietà
del Lodo
L’impugnazione avverso il Lodo si propone con
ricorso indirizzato alla Deputazione di Borsa, depositato
presso la Segreteria dell’AGER, contenente l’indicazione
dei
motivi su cui si fonda l’impugnazione.
L’impugnazione del Lodo può essere presentata
dalle Parti, o da una di esse, entro 10 giorni dalla data di
notifica del Lodo eseguita ai sensi dell’articolo 20, qualora
le
Parti risiedano in Italia. Il termine è aumentato fino
a 30 giorni
nel caso che la Parte appellante risieda all’estero.
La Deputazione di Borsa nomina, a seguito del
ricevimento del ricorso, un Collegio di tre membri compreso il
Presidente che lo presiede, il quale decide sull’accoglimento
del ricorso, esperite le debite indagini, che il Collegio dispone
con ampia discrezionalità e libertà di forme.
La presentazione del ricorso sospende
provvisoriamente l’esecutorietà del Lodo, e dev’essere
accompagnata dal versamento delle spese per il procedimento
di revisione, annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo
dell’AGER.
In caso di accoglimento del ricorso il Collegio
dichiara nullo il Lodo, ed invita le Parti a nominare entro 10
giorni nuovi Arbitri di Parte, i quali devono essere scelti
esclusivamente nel Ruolo degli Arbitri autorizzati ad agire quali
Terzi Arbitri o Arbitri Unici, e non devono aver partecipato a
nessun titolo al procedimento concluso con il Lodo dichiarato
nullo.
Il nuovo procedimento arbitrale si svolge con le
regole e secondo le modalità stabilite nel presente
Regolamento.
Il nuovo Lodo non è impugnabile agli effetti del
presente Regolamento.
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