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Art 25 – Esecuzione della decisione arbitrale
Entro 10 giorni dalla data di notifica del Lodo le parti
hanno l’obbligo di dare piena esecuzione al Lodo, e ad
adempiere agli obblighi in esso previsti ed alle obbligazioni
da
esso derivanti.
Salva l’ipotesi di impugnativa di cui all’articolo
24 che
precede, il Lodo è immediatamente efficace e vincolante
tra le
Parti. Le parti riconoscono che le somme liquidate nel Lodo
costituiscono un credito certo, liquido ed esigibile.
Per le parti che risiedono all’estero il termine è
aumentato a 30 giorni.
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