Art 26 – Richiesta di applicazione di misure disciplinari e di sanzioni


Trascorsi invano i termini di cui al precedente articolo
la parte diligente può domandare al Consiglio Direttivo
dell’Associazione :

a) qualora l’inadempiente sia Socio dell’AGER, di deliberare
nei suoi confronti le misure disciplinari previste dallo
Statuto Sociale;

b) in tutti i casi, di segnalare alla Deputazione di Borsa il
mancato adempimento, affinché la Deputazione di Borsa
possa disporre ed applicare le sanzioni previste
all’articolo 9 comma 3 della legge 20 marzo 1913 n. 272,
all’articolo 20 del R.D. 4 agosto 1913 n. 1068, all’articolo
12 del Regolamento Generale per il Mercato dell’Effettivo
approvato con D.M. 17 aprile 1959 nonché nel
Regolamento interno della Borsa Merci di Bologna e nella
disciplina di legge e regolamentare vigente.
Dei provvedimenti presi viene dato avviso per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alle Parti interessate, alla
Camera di Commercio di giurisdizione per quanto di Sua
competenza, alle Associazioni Consorelle ed ai Soci mediante
pubblicazione sull’apposito Albo nella Sala delle
Contrattazioni.


Certificazioni e accreditamenti:



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