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Art. 4 – Istituzione dell’arbitrato
La Parte che intenda dar corso al procedimento
arbitrale deve inoltrare una comunicazione alla propria
controparte, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
manifestando la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale qualora non intervenga, entro sette
giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, accordo
tra le Parti in merito alla controversia insorta.
Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine
suindicato, a pena di decadenza, la Parte che intenda dar
corso all’arbitrato deve depositare, presso la Segreteria
dell’AGER, l’ “Atto Compromissorio”, redatto
sull’apposito
modulo che è allegato al presente Regolamento e che ne
costituisce a tutti gli effetti parte integrante, o su modello
ad
esso conforme, debitamente sottoscritto, recante
l’indicazione di
a) il nome, la ragione sociale e la sede o il domicilio delle
Parti;
b) il/i contratto/i che ha/hanno originato la controversia, con
l’indicazione dei dati necessari ad individuare lo stesso;
c) i quesiti da sottoporre agli Arbitri.
d) il nome e l’indirizzo dell’Arbitro di parte.
La Parte che intenda dar corso all’arbitrato deve
altresì depositare presso la Segreteria dell’AGER
una copia
del contratto o dei contratti che hanno originato la
controversia, nonché una copia della lettera raccomandata
e
della ricevuta di ritorno prevista al primo comma.
Qualora non venga rispettato il predetto termine di
decadenza di sei mesi la Parte attrice perde il diritto di dar
corso all’arbitrato e di azionare il proprio reclamo.
La Parte che intende promuovere il procedimento è
inoltre tenuta al deposito dell’importo stabilito per anticipo
spese, competenze e diritti di Segreteria, annualmente fissato
dal Consiglio Direttivo dell’AGER.
Il Presidente dell’AGER, o chi ne fa le veci, a
seguito del ricevimento dell’Atto Compromissorio, provvede,
a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a
trasmettere copia dell’Atto Compromissorio ricevuto alla
Parte
nei confronti della quale viene promosso il procedimento
arbitrale, invitando quest’ultima a depositare, entro il
termine
di 15 giorni dal ricevimento, Atto Compromissorio sottoscritto
recante i dati e gli elementi sopra menzionati, nonchè
l’importo relativo all’anticipo delle spese, competenze
e diritti
di Segreteria, annualmente fissato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
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