Art. 6 – Arbitrato d’ufficio


Qualora, nei contenziosi previsti all’articolo 2 lettera
b) c) e d), la Parte convenuta non provveda alla nomina del
proprio Arbitro entro il termine previsto a norma dell’articolo 4,
il Presidente dell’AGER, su richiesta della Parte interessata,
inoltra alla Parte inadempiente, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, comunicazione con la quale invita la Parte
predetta alla nomina del proprio Arbitro, entro il termine
perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, con
l’avvertenza che in mancanza di nomina si provvederà
d’ufficio.
Qualora anche a seguito dell’inoltro di tale secondo
invito la Parte convenuta non provveda alla nomina del
proprio Arbitro di parte la Segreteria dell’AGER trasmette gli
atti al Presidente della Deputazione di Borsa, il quale,
accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2,
provvede alla nomina d’ufficio dell’Arbitro di parte, scegliendo
dal Ruolo di cui all’articolo 3.
Della nomina la Segreteria dell’AGER dà
comunicazione, entro 15 giorni, alla Parte inadempiente
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmessa
altresì in copia per conoscenza alla Parte interessata.
In tal caso la Parte che ha richiesto il procedimento
d’ufficio è tenuta al versamento dell’intero importo dovuto a
titolo di anticipo spese competenze e diritti di Segreteria.
Il Presidente della Deputazione di Borsa provvede
inoltre anche alla nomina del Terzo Arbitro qualora, ai sensi
dell’articolo 5 che precede, si riveli impossibile l’accordo degli
arbitri di parte in merito alla nomina del Terzo Arbitro.
Nei contenziosi tra Soci dell’AGER di cui all’articolo 2
a) la nomina d’ufficio dell’Arbitro di parte o del Terzo Arbitro è
affidata invece al Presidente dell’AGER.
Il Presidente della Deputazione di Borsa ed il
Presidente dell’AGER, in sede di nomina dell’Arbitro di parte
o del Terzo Arbitro, esercitano un potere analogo a quello del
Presidente del Tribunale ex articolo 810 c.p.c. in relazione ai
procedimenti di arbitrato rituale, ed il loro provvedimento di
nomina è vincolante e non impugnabile. Nel procedere alla
nomina dell’Arbitro di parte o del Terzo Arbitro ai sensi del
presente articolo essi agiscono quali mandatari della parte
inadempiente, o di entrambe le parti in caso di mancata
nomina del Terzo Arbitro, in forza dell’imparzialità, terzietà
ed obiettività proprie del loro ruolo, che le parti
espressamente riconoscono. Pertanto, le parti si impegnano a
riconoscere, in qualunque sede ed in qualunque momento,
piena validità ed efficacia alla nomina così effettuata, e piena
validità ed efficacia al lodo arbitrale reso dal Collegio così
costituito.

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