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Art. 7 – Ricusazione degli Arbitri
Non possono essere nominati Arbitri coloro che
abbiano avuto un coinvolgimento nell’affare dal quale trae
origine la controversia, in qualità di Venditore, Acquirente,
Mediatore o Ricevitore, o a qualunque altro titolo, o che
comunque abbiano permanenti rapporti di interesse, parentela
o dipendenza con una delle parti in causa.
Le parti hanno facoltà di ricusare uno o più Arbitri,
per gravi e
motivate ragioni.
L’istanza di ricusazione deve essere presentata
dalla parte che ne ravvisa gli estremi entro e non oltre 10
giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, o dal
momento della intervenuta conoscenza della causa che
giustifica la ricusazione, con deposito presso la Segreteria
dell’AGER, e deve recare l’indicazione analitica e
circostanziata dei motivi posti a base della ricusazione.
Sull’istanza di ricusazione presentata decide
inappellabilmente il Presidente della Deputazione di Borsa.
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