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Art 8 –Durata del mandato
A seguito del conferimento dell’incarico gli Arbitri, se
non per fondati e giustificati motivi, non possono dismettere
il
mandato ricevuto.
Le Parti, una volta conferito il mandato all’Arbitro di
parte, non
possono più revocarlo se non per gravi motivi sopravvenuti,
che devono essere notificati tempestivamente, a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente
della Deputazione di Borsa che decide inappellabilmente
l’accoglimento o meno della richiesta revoca.
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