In base alla concessione della gestione della Borsa Merci di Bologna all’Associazione Granaria Emiliana Romagnola, "A.G.E.R.", la disciplina della Borsa stessa é cosi' articolata:

Art. 1 - La Borsa Merci di Bologna é disciplinata dal regolamento generale della Borsa stessa e dal presente regolamento interno. Chiunque operi nella Borsa Merci si sottopone all'osservanza delle norme dei predetti regolamenti.

Art. 2 - L’accesso alla Borsa é riservato agli enti, ditte, società commerciali, istituti di credito e di assicurazione, mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, regolarmente iscritti nei registri della Camera di Commercio di loro giurisdizione, nonché ai produttori agricoli.
L’A.G.E.R. rilascia agli aventi diritto le tessere e i biglietti di accesso.

Art. 3 - L’A.G.E.R. non deve rilasciare dette tessere: ai minori, interdetti, falliti, colpiti da condanne penali che non abbiano ottenuto la riabilitazione e a chi, pur non essendo fallito, abbia notoriamente mancato ai propri impegni commerciali o non abbia rispettato un lodo arbitrale emesso, oltre che á sensi dell’apposito Regolamento Arbitrale A.G.E.R. o degli usi e consuetudini della Provincia di Bologna, anche da altre Borse Merci nazionali, da Camere Arbitrali di consimili Mercati ufficialmente regolamentati e da Camere Arbitrali di qualificate Associazioni affini all’A.G.E.R.

Art. 4 - L’A.G.E.R. è tenuta a denunciare alla Deputazione di Borsa coloro che, a suo giudizio, si siano resi indegni di essere ammessi alla Borsa e di continuare a frequentarla.

Art. 5 - L’A.G.E.R. curerà la pubblicazione, nell’apposito Albo, degli esclusi dalla Borsa.

Art. 6 - La quota di ammissione alla Borsa ed ai servizi ad essa afferenti è determinata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, su proposta dell’A.G.E.R. e sentiti gli Organi di Borsa.

Art. 7 - La tessera di accesso è strettamente personale, non può essere ceduta e deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza.

Art. 8 - L’A.G.E.R. provvede con proprio personale ai servizi di Borsa ivi comprese le prestazioni del laboratorio di analisi e perizie, e concede altresì in uso determinati servizi quali: cabine telefoniche, tavoli ecc.

Art. 9 - L’A.G.E.R. provvede alla pubblicazione dei contratti-tipo per la negoziazione delle merci trattate in Borsa.

Art. 10 - Nella Borsa sono vietati gli schiamazzi, le discussioni incomposte o ad alta voce e qualsiasi altra manifestazione che potesse recare turbamento al regolare svolgimento del mercato. I trasgressori saranno richiamati all’ordine dal Consigliere di turno dell'A.G.E.R. e i casi più gravi verranno deferiti alla Deputazione di Borsa.

Art. 11 - L'A.G.E.R. curerà la pubblicazione del Calendario di Borsa deliberato dalla Camera di Commercio.

Art. 12 - Chiunque operi nella Borsa Merci di Bologna si sottopone alle norme dei regolamenti arbitrali della Borsa stessa, nonché all’osservanza degli usi e consuetudini della Piazza di Bologna.

(Approvato con delibera della Giunta Camerale n. 381 del 28-12-1961 e modificato con delibera n. 311 del 13-10-1975)


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