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In base alla concessione della gestione della Borsa Merci di Bologna
all’Associazione Granaria Emiliana Romagnola, "A.G.E.R.",
la disciplina della Borsa stessa é cosi' articolata:
Art. 1 - La Borsa Merci di Bologna é
disciplinata dal regolamento generale della Borsa stessa e dal
presente regolamento interno. Chiunque operi nella Borsa Merci
si sottopone all'osservanza delle norme dei predetti regolamenti.
Art. 2 - L’accesso alla Borsa é
riservato agli enti, ditte, società commerciali, istituti
di credito e di assicurazione, mediatori, agenti e rappresentanti
di commercio e spedizionieri, regolarmente iscritti nei registri
della Camera di Commercio di loro giurisdizione, nonché
ai produttori agricoli.
L’A.G.E.R. rilascia agli aventi diritto le tessere e i biglietti
di accesso.
Art. 3 - L’A.G.E.R. non deve rilasciare
dette tessere: ai minori, interdetti, falliti, colpiti da condanne
penali che non abbiano ottenuto la riabilitazione e a chi, pur
non essendo fallito, abbia notoriamente mancato ai propri impegni
commerciali o non abbia rispettato un lodo arbitrale emesso, oltre
che á sensi dell’apposito Regolamento Arbitrale A.G.E.R.
o degli usi e consuetudini della Provincia di Bologna, anche da
altre Borse Merci nazionali, da Camere Arbitrali di consimili
Mercati ufficialmente regolamentati e da Camere Arbitrali di qualificate
Associazioni affini all’A.G.E.R.
Art. 4 - L’A.G.E.R. è tenuta a
denunciare alla Deputazione di Borsa coloro che, a suo giudizio,
si siano resi indegni di essere ammessi alla Borsa e di continuare
a frequentarla.
Art. 5 - L’A.G.E.R. curerà la pubblicazione,
nell’apposito Albo, degli esclusi dalla Borsa.
Art. 6 - La quota di ammissione alla Borsa ed
ai servizi ad essa afferenti è determinata dalla Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, su proposta
dell’A.G.E.R. e sentiti gli Organi di Borsa.
Art. 7 - La tessera di accesso è strettamente
personale, non può essere ceduta e deve essere esibita
ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza.
Art. 8 - L’A.G.E.R. provvede con proprio
personale ai servizi di Borsa ivi comprese le prestazioni del
laboratorio di analisi e perizie, e concede altresì in
uso determinati servizi quali: cabine telefoniche, tavoli ecc.
Art. 9 - L’A.G.E.R. provvede alla pubblicazione
dei contratti-tipo per la negoziazione delle merci trattate in
Borsa.
Art. 10 - Nella Borsa sono vietati gli schiamazzi,
le discussioni incomposte o ad alta voce e qualsiasi altra manifestazione
che potesse recare turbamento al regolare svolgimento del mercato.
I trasgressori saranno richiamati all’ordine dal Consigliere
di turno dell'A.G.E.R. e i casi più gravi verranno deferiti
alla Deputazione di Borsa.
Art. 11 - L'A.G.E.R. curerà la pubblicazione
del Calendario di Borsa deliberato dalla Camera di Commercio.
Art. 12 - Chiunque operi nella Borsa Merci di
Bologna si sottopone alle norme dei regolamenti arbitrali della
Borsa stessa, nonché all’osservanza degli usi e consuetudini
della Piazza di Bologna.
(Approvato con delibera della Giunta Camerale n. 381 del 28-12-1961
e modificato con delibera n. 311 del 13-10-1975)
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