Condizioni Particolari
CONTRATTI A.G.E.R.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Alle Condizioni Generali Unificate
in vigore dal 6.11.2003
III PARTE – (ARBITRATO)
ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto intercorso tra le parti, che richiami il presente contratto tipo o le condizioni dell’A.G.E.R, qualsiasi controversa, così come indicata nell’art.1 del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna, sarà deferita alla decisione di arbitri che decideranno ex bono et aequo, quali fiduciari delle parti ed amichevoli compositori, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci
di Bologna, nella versione in vigore al momento della stipulazione del contratto, Regolamento che i contraenti dichiarano di conoscere approfonditamente ed accettare.
A tutti gli effetti di legge , ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c, le parti espressamente dichiarano di obbligarsi al rispetto integrale del Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna con specifico riferimento, segnatamente, alla disciplina di cui all’art. 4 in materia di istituzione dell’arbitrato, e di art. 6 in materia di arbitrato d’ufficio.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
E’ ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria solo al fine di conseguire il pagamento delle fatture emesse, laddove parte venditrice abbia regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, ed il mancato pagamento non dipenda da contestazioni circa il mancato rispetto delle obbligazioni previste in contratto.
( Approvato dal Consiglio Direttivo A.G.E.R. del 6.11.2003)